Guida
Requisiti di etichettatura dei prodotti tessili in UE e USA: composizione fibrosa, manutenzione e origine
Cosa deve riportare l’etichetta di un capo di abbigliamento o di un tessile per la casa nell’UE e negli Stati Uniti, come indicare le percentuali di fibre, dove le informazioni su manutenzione e origine sono obbligatorie e cosa devono mostrare le pagine prodotto prima dell’acquisto.
Sia l’UE sia gli Stati Uniti richiedono di indicare la composizione fibrosa sui prodotti tessili, ma i dettagli cambiano: quali denominazioni di fibre si possono usare, quando le piccole quantità possono essere raggruppate come “altre fibre”, se l’etichetta di manutenzione è obbligatoria e se l’etichetta deve riportare il nome dell’impresa e il paese di origine. Un’etichetta corretta in un mercato può risultare non conforme nell’altro.
Questa guida tratta il regolamento (UE) n. 1007/2011 e le norme della Federal Trade Commission (FTC) statunitense sull’etichettatura di prodotti tessili, lana, manutenzione e Made in USA. Fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce consulenza legale: consulta i testi ufficiali vigenti indicati in fondo alla pagina e rivolgiti a un professionista qualificato per i tuoi prodotti.
Quali prodotti tessili richiedono un’etichetta nell’UE
Il regolamento (UE) n. 1007/2011 si applica ai prodotti tessili e ai prodotti contenenti almeno l’80 % in peso di fibre tessili (art. 2). Rientrano in questa categoria i mobili, i rivestimenti per ombrelli e ombrelloni, alcuni rivestimenti per pavimenti, materassi e articoli da campeggio e i tessili che costituiscono parte integrante di altri prodotti, quando ne è specificata la composizione.
L’etichettatura o la marcatura è obbligatoria ogni volta che un prodotto tessile è messo a disposizione sul mercato (art. 4, art. 14, par. 1). Le informazioni possono figurare su un’etichetta applicata oppure direttamente sul prodotto, ad esempio stampate o tessute. In ogni caso devono essere durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili, e l’etichetta deve essere fissata saldamente.
L’etichetta deve essere redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto giunge al consumatore, salvo diversa disposizione di tale Stato membro (art. 16, par. 3). L’allegato V elenca 42 prodotti per i quali l’etichettatura non è obbligatoria (art. 17, par. 2), mentre l’allegato VI consente l’etichettatura globale per alcuni gruppi di prodotti (art. 17, par. 3). Alcuni esempi dell’allegato V:
- Giocattoli, cinturini per orologi, etichette e distintivi, fiori artificiali.
- Parti tessili di calzature, ghette, articoli da viaggio in materiale tessile e astucci per il trucco.
- Custodie per telefoni e lettori multimediali fino a 160 cm², tovagliette composte da più componenti fino a 500 cm², guanti e presine da forno.
- Tessili di protezione e sicurezza, prodotti monouso (tranne l’ovatta), abbigliamento per animali, bandiere e striscioni.
Denominazioni delle fibre nell’UE: usa quella dell’allegato I, non il nome commerciale
Per descrivere la composizione fibrosa si possono usare solo le denominazioni delle fibre elencate nell’allegato I del regolamento (art. 5). Le schede dei fornitori spesso riportano invece codici, marchi o termini di marketing, quindi ciascuno va convertito prima di arrivare a un’etichetta o a un’inserzione. L’allegato I è stato modificato nel tempo: controlla la versione consolidata per l’elenco aggiornato.
| Denominazione (allegato I) | Cosa possono riportare i documenti dei fornitori | Cosa fare |
|---|---|---|
| Cotone | CO, misto cotone | Scrivi “cotone” con la relativa percentuale |
| Lana | WO, merino, lambswool | Scrivi “lana”; la “lana vergine” ha condizioni proprie (art. 8, allegato III) |
| Lino | LI, linen | Usa la dicitura dell’allegato I |
| Poliestere | PES, PET, poly | Scrivi “poliestere”; i codici non sono denominazioni dell’allegato I |
| Poliammide o nylon | PA, PA6, nylon 6,6 | Scrivi “poliammide” o “nylon” |
| Elastan | EL, spandex, un marchio di fibra | “Elastan” sulle etichette UE; “spandex” è la denominazione generica statunitense |
| Viscosa | CV, rayon, viscosa di bambù | Scrivi “viscosa”; l’origine vegetale non è una denominazione di fibra |
Come indicare la composizione fibrosa: norme UE e tolleranze
La maggior parte degli errori sulle etichette deriva dall’uso delle denominazioni corrette nel formato sbagliato. Il regolamento fissa norme specifiche per i prodotti composti da una sola fibra, le miscele, le piccole quantità, i prodotti multicomponente e gli accessori di origine animale.
| Caso | Regola | Esempio di dicitura | Articolo |
|---|---|---|---|
| Fibra unica | “100 %”, “puro” o “tutto” solo se composto esclusivamente da una fibra | 100 % cotone | Art. 7 |
| Fibre estranee | Tollerato fino al 2 % se tecnicamente inevitabile (5 % per i prodotti cardati); non occorre dichiararle | 100 % lana | Art. 7, art. 20 |
| Miscela | Denominazione e percentuale in peso di tutte le fibre, in ordine decrescente | 65 % poliestere, 35 % cotone | Art. 9 |
| Fibre minori difficili da indicare | “Altre fibre” per una singola fibra fino al 5 %, oppure per fibre che in totale non superano il 15 % | 72 % lana, 23 % poliammide, 5 % altre fibre | Art. 9 |
| Composizione difficile da indicare | “Fibre miste” o “composizione tessile non specificata” | Fibre miste | Art. 9 |
| Fibre decorative e antistatiche | Le fibre decorative visibili fino al 7 % e quelle antistatiche fino al 2 % possono essere ignorate | Filo decorativo non indicato | Art. 10 |
| Prodotto multicomponente | Indica ogni componente; le parti diverse dalla fodera principale che pesano meno del 30 % del peso totale sono esentate | Esterno: 100 % poliestere; fodera: 100 % viscosa | Art. 11 |
| Accessori di origine animale | Dicitura obbligatoria quando sono presenti parti in pelle, pelliccia o simili | Contiene parti non tessili di origine animale | Art. 12 |
| Tolleranza di fabbricazione | 3 % tra la composizione dichiarata e l’analisi di laboratorio | Etichetta 60/40, test 58/42 | Art. 20 |
Etichette di manutenzione: facoltative nell’UE, obbligatorie per l’abbigliamento negli USA
Il regolamento 1007/2011 riguarda soltanto le denominazioni delle fibre, la composizione e le parti non tessili di origine animale (art. 1), quindi l’etichettatura di manutenzione non è imposta a livello UE. I simboli di manutenzione sugli indumenti europei derivano per lo più dal sistema GINETEX, uno schema privato e volontario che risulterebbe allineato alla norma ISO 3758. Verifica le norme nazionali e i requisiti dei rivenditori in ogni mercato in cui vendi.
Negli Stati Uniti la Care Labeling Rule della FTC (16 CFR 423) impone a fabbricanti e importatori di capi di abbigliamento tessili e di alcuni tessuti a metraggio di applicare etichette di manutenzione permanenti. L’etichetta deve essere visibile o facile da trovare al momento della vendita; in caso contrario le informazioni di manutenzione devono comparire anche sulla confezione o su un cartellino (423.6(a)).
| Argomento | UE | USA (16 CFR 423) |
|---|---|---|
| Status giuridico | Non imposta dal regolamento 1007/2011 | Obbligatoria per l’abbigliamento tessile e alcuni tessuti a metraggio |
| Contenuto | Di solito simboli GINETEX, a scelta del marchio o del rivenditore | Istruzioni di lavaggio o di lavaggio a secco con un fondamento ragionevole prima della vendita |
| Dettagli di lavaggio | Nessuna norma a livello UE | Metodo, temperatura dell’acqua, asciugatura, stiratura se regolarmente necessaria, candeggio, avvertenze |
| Lavaggio a secco | Nessuna norma a livello UE | Almeno un solvente sicuro |
| Simboli | I simboli GINETEX / ISO 3758 sono diffusi | I simboli ASTM D5489-96c possono sostituire le parole (423.8(g)) |
| Esenzioni | Non applicabile | Capi totalmente reversibili senza tasche, vendite a enti e istituzioni, esenzioni FTC caso per caso |
Etichette tessili USA: composizione fibrosa, identità dell’impresa e lana
Ai sensi delle norme del Textile Fiber Products Identification Act (16 CFR 303), l’etichetta deve riportare le denominazioni generiche delle fibre e le percentuali in peso, l’identità del fabbricante o del commerciante e il paese di origine (303.16). La guida della FTC per le imprese sulle leggi su tessili e lana spiega queste norme in termini semplici.
I prodotti in lana seguono il 16 CFR 300: composizione fibrosa con denominazioni generiche e percentuali, la percentuale massima di eventuali materiali di carica o riempimento non fibrosi, il nome o l’RN e il paese di origine (300.3, 300.25), in lingua inglese (300.7). Le percentuali di lana e di lana riciclata vanno sempre indicate, anche sotto il 5 %. La FTC osserva che le norme sulla lana possono riguardare articoli che il Textile Act esenta, come i cappelli.
- Composizione fibrosa: denominazioni generiche in ordine di prevalenza in peso per ogni fibra pari o superiore al 5 %. Le fibre inferiori al 5 % si indicano come “other fiber(s)”, salvo che abbiano un rilievo funzionale, ad esempio “4% spandex” (303.3).
- Identità dell’impresa: la ragione sociale, un marchio denominativo registrato usato come marchio d’impresa (303.19) oppure un RN, un numero di identificazione registrato che la FTC assegna alle imprese residenti negli USA tramite rn.ftc.gov (303.20).
- Lingua e formato: inglese (303.4), senza abbreviazioni, segni di ripetizione o note a piè di pagina con asterisco (303.5).
- Posizione: sui capi con colletto il paese di origine si indica al centro interno del collo e l’origine compare sempre sul lato anteriore dell’etichetta (303.15(b)).
- Tolleranza: ±3 % del peso totale delle fibre (303.43), non applicabile alle indicazioni “100%” o “All”, salvo che per le decorazioni (303.27, 303.43(c)).
Paese di origine USA, informativa online e indicazioni Made in USA
Le norme sull’origine dei tessili (303.33) si applicano online come sull’etichetta. La FTC include nel materiale promozionale per la vendita per corrispondenza anche quello diffuso con mezzi elettronici (303.1(u)), quindi vi rientra anche una pagina prodotto. Per le inserzioni su internet, la descrizione deve indicare in modo chiaro e ben visibile se il prodotto è Made in U.S.A., importato o entrambe le cose (16 CFR 303.34; 15 U.S.C. 70b(i)); per i prodotti in lana esiste una norma parallela al 300.25a. La sezione 303.41 è diversa: riguarda i marchi di fibre e le denominazioni generiche nella pubblicità.
Se un annuncio usa il nome o il marchio di una fibra, deve fornire almeno una volta l’informazione completa sulla composizione fibrosa; la pubblicità può elencare le fibre in ordine di prevalenza senza percentuali (303.41–303.42).
- Prodotti importati: il paese in cui il prodotto è stato lavorato o fabbricato, determinato secondo le norme dell’U.S. Customs and Border Protection.
- Prodotti fabbricati negli USA con materiali statunitensi: “Made in U.S.A.” o una formula equivalente.
- Prodotti fabbricati negli USA con materiali importati: un’etichetta qualificata come “Made in USA of imported fabric”.
- Prodotti lavorati in parte all’estero: descrivi entrambe le fasi, ad esempio “Imported cloth, finished in USA”. L’analisi dell’origine segue l’approccio “one step removed” del 303.33(b).
- Indicazioni Made in USA: i prodotti tessili e in lana seguono questo standard di legge. La Made in USA Labeling Rule generale della FTC (16 CFR 323) applica il criterio “all or virtually all” alle etichette, compresi sigilli e marchi usati nella vendita per corrispondenza, e non sostituisce le altre leggi sull’etichettatura di origine (323.5).
Etichettatura tessile UE e USA a confronto
La maggior parte dei marchi tiene un unico record di composizione fibrosa per prodotto e lo presenta in modo diverso per ciascun mercato. Questo confronto mostra dove gli output divergono.
| Requisito | UE | USA |
|---|---|---|
| Denominazioni delle fibre | Solo le denominazioni dell’allegato I | Denominazioni generiche delle fibre, ad esempio “spandex” |
| Percentuali | Tutte le fibre in peso, in ordine decrescente | Fibre pari o superiori al 5 %, in ordine di prevalenza |
| Piccole quantità | “Altre fibre”: una fibra fino al 5 % o un totale fino al 15 % | “Other fiber(s)” sotto il 5 %, salvo rilievo funzionale |
| Tolleranza | Tolleranza di fabbricazione del 3 % | ±3 %, non applicabile alle indicazioni 100 % o All |
| Identità dell’impresa | Non prevista dal 1007/2011; si applicano norme generali come il GPSR | Ragione sociale, marchio denominativo registrato usato come marchio d’impresa o RN |
| Paese di origine | Non previsto dal 1007/2011 | Obbligatorio (303.33) |
| Istruzioni di manutenzione | Facoltative a livello UE | Obbligatorie per l’abbigliamento tessile (423) |
| Lingua | Lingua o lingue ufficiali dello Stato membro | Inglese |
| Vendite online | Composizione visibile prima dell’acquisto (art. 16, par. 1) | Indicazione dell’origine (303.34); norme sulle fibre per la pubblicità |
Cosa mostrare nelle inserzioni online di prodotti tessili
Nell’UE la composizione fibrosa deve essere chiaramente visibile prima dell’acquisto, anche quando l’acquisto avviene con mezzi elettronici, e riportata con caratteri uniformi (art. 16, par. 1). Negli USA l’indicazione dell’origine è obbligatoria anche online e si applicano le norme sulla pubblicità relative alla composizione fibrosa. A queste si aggiungono altre norme UE: ai sensi del GPSR, le offerte online devono contenere l’identificazione del prodotto e i dati dell’operatore, oltre alle avvertenze o alle informazioni di sicurezza ove applicabili.
- UE: composizione completa con le denominazioni e le percentuali dell’allegato I, nella lingua del mercato di destinazione, formulata esattamente come sull’etichetta.
- USA: una chiara indicazione dell’origine (Made in U.S.A., importato o entrambi) nella descrizione e la composizione fibrosa completa almeno una volta, se compare il nome o il marchio di una fibra.
- Articoli multicomponente: composizione per ciascun componente (esterno, fodera, imbottitura).
- Manutenzione: le eventuali informazioni di manutenzione presenti nella pagina devono coincidere con l’etichetta permanente.
- Varianti: verifica la composizione per colore o taglia; una variante tinta o rivestita può avere una miscela diversa.
Checklist per l’etichetta dei prodotti tessili
Esegui questi passaggi per ogni prodotto e per ogni mercato prima di stampare le etichette o pubblicare le inserzioni, e conserva il rapporto di prova o la scheda tecnica del fornitore insieme al record del prodotto.
Se gestisci molte schede tecniche dei fornitori, Doc2Shelf può estrarre dai PDF i dati su composizione fibrosa, origine e manutenzione, quindi redigere bozze, da sottoporre a revisione, dei documenti di dichiarazione tessile UE e USA e dei testi delle inserzioni, segnalando gli elementi mancanti con segnaposto [REQUIRED]. Non verifica la composizione fibrosa con prove di laboratorio e non sostituisce l’approvazione dell’etichetta da parte di un professionista qualificato.
- Conferma l’ambito: un prodotto tessile o con almeno l’80 % di fibre tessili (UE), non incluso nell’elenco dell’allegato V; verifica se si applicano anche le norme USA sulla lana.
- Raccogli dal fornitore la composizione fibrosa per componente, i rapporti di prova, le istruzioni di manutenzione e il paese di fabbricazione.
- Converti ogni fibra nella denominazione dell’allegato I (UE) e nella denominazione generica (USA), eliminando i codici e i marchi usati al posto dei nomi.
- Ordina le percentuali per peso e usa “altre fibre” solo entro le soglie previste.
- Separa i prodotti multicomponente e aggiungi, dove pertinente, la dicitura sulle parti di origine animale (UE).
- Aggiungi gli elementi richiesti solo negli USA: ragione sociale, marchio d’impresa o RN, paese di origine e istruzioni di manutenzione per l’abbigliamento.
- Traduci le etichette UE nella lingua o nelle lingue ufficiali di ciascuno Stato membro di destinazione; mantieni in inglese le etichette USA.
- Controlla posizione e durata nel tempo, compresa l’origine all’interno del collo per i capi USA con colletto.
- Pubblica contenuti di inserzione coerenti e ricontrolla ogni volta che cambiano fornitore, miscela o stabilimento.
Errori comuni nell’etichettatura dei prodotti tessili
Questi errori compaiono più spesso quando i dati dei fornitori vengono copiati direttamente su etichette e pagine prodotto.
| Errore | Perché è un problema | Correzione |
|---|---|---|
| Un marchio di fibra o “spandex” su un’etichetta UE | Non è una denominazione di fibra dell’allegato I | Usa “elastan” |
| “100 % cotone” con il 4 % di elastan | Il 100 % è riservato ai prodotti composti da una sola fibra | Indica entrambe le fibre e le percentuali |
| “Altre fibre 20 %” (UE) | Supera la soglia complessiva del 15 % | Indica le fibre una per una |
| Solo l’esterno indicato su un cappotto foderato (UE) | Ogni componente deve essere indicato | Elenca esterno, fodera e imbottitura |
| Nessuna indicazione dell’origine su una pagina prodotto USA | Obbligatoria online (303.34) | Aggiungi Made in U.S.A., importato o entrambi |
| “Made in USA” senza qualificazioni su un capo in tessuto importato | I materiali importati devono essere dichiarati | Usa “Made in USA of imported fabric” |
| Etichetta solo in inglese venduta in Francia | Deve usare la lingua o le lingue ufficiali dello Stato membro | Aggiungi le lingue richieste |
| “Bambù” come denominazione di fibra | L’origine vegetale non è una denominazione dell’allegato I | Usa la fibra effettiva, ad esempio “viscosa” |
Cosa sta cambiando: EPR per i tessili e il DPP tessile atteso
La direttiva (UE) 2025/1892, pubblicata il 26 settembre 2025, modifica la direttiva quadro sui rifiuti. Gli Stati membri devono istituire regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per i tessili, i prodotti connessi ai tessili e le calzature entro il 17 aprile 2028, includendo i produttori stabiliti fuori dall’UE che vendono nell’UE. Il recepimento è previsto entro il 17 giugno 2027, quindi le norme nazionali differiranno da un paese all’altro.
Tessili e abbigliamento sono inoltre un gruppo prioritario nel piano di lavoro ESPR 2025–2030. Un passaporto digitale di prodotto (DPP) per i tessili è atteso in base a un futuro atto delegato ESPR, indicativamente nel 2027 secondo il piano di lavoro della Commissione. Si tratta di una data indicativa, non di una scadenza giuridica. Inoltre, il divieto ESPR di distruggere abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature invenduti si applica alle grandi imprese dal 19 luglio 2026. Conservare composizione, origine e dati di manutenzione in un record strutturato per prodotto, e non solo nei file grafici, ti prepara a entrambe le novità.
Domande frequenti
- L’etichetta di manutenzione è obbligatoria nell’UE?
- Non secondo il diritto UE. Il regolamento (UE) n. 1007/2011 riguarda solo le denominazioni delle fibre, la composizione e le parti non tessili di origine animale, e i simboli di manutenzione come quelli GINETEX sono facoltativi, anche se i rivenditori possono richiederli. Negli USA le etichette di manutenzione sono obbligatorie per l’abbigliamento tessile ai sensi del 16 CFR 423.
- Quando posso usare “altre fibre” su un’etichetta tessile UE?
- Quando le fibre sono difficili da indicare, “altre fibre” può coprire una fibra che costituisce fino al 5 % del prodotto, oppure fibre che in totale arrivano al 15 % (art. 9). Oltre queste soglie, indica ogni fibra con la sua percentuale.
- Posso scrivere “spandex” o il marchio di una fibra su un’etichetta UE?
- Usa la denominazione dell’allegato I, “elastan”: solo le denominazioni dell’allegato I possono descrivere la composizione (art. 5). “Spandex” è la denominazione generica statunitense, quindi lo stesso prodotto può riportare “elastan” sull’etichetta UE e “spandex” su quella USA.
- Mi serve un numero RN per vendere tessili negli USA?
- Non necessariamente. L’etichetta deve identificare il fabbricante o il commerciante con la ragione sociale, un marchio denominativo registrato usato come marchio d’impresa oppure un RN. La FTC assegna gli RN alle imprese residenti negli USA tramite rn.ftc.gov (16 CFR 303.20).
- La composizione fibrosa deve comparire nella mia pagina prodotto?
- Nell’UE sì: deve essere chiaramente visibile prima dell’acquisto, anche online (art. 16, par. 1). Negli USA la descrizione deve indicare Made in U.S.A., importato o entrambi (303.34), e la composizione fibrosa completa deve comparire almeno una volta se l’annuncio usa il nome o il marchio di una fibra.
- Quanto può differire l’etichetta dal risultato di una prova di laboratorio?
- L’UE ammette una tolleranza di fabbricazione del 3 % tra la composizione dichiarata e quella analizzata (art. 20). Gli USA ammettono ±3 % del peso totale delle fibre, ma non per le indicazioni “100%” o “All”, salvo che per le decorazioni (16 CFR 303.43).
- I giocattoli tessili richiedono un’etichetta con la composizione fibrosa nell’UE?
- I giocattoli figurano nell’elenco dell’allegato V dei prodotti per i quali l’etichettatura tessile non è obbligatoria ai sensi del regolamento 1007/2011. Restano comunque applicabili le norme sulla sicurezza dei giocattoli, con le loro avvertenze e marcature.
Fonti ufficiali
Testi giuridici primari e indicazioni ufficiali citati in questa guida.
- Denominazioni delle fibre tessili ed etichettatura — regolamento (UE) n. 1007/2011 (EUR-Lex)
- Norme del Textile Fiber Products Identification Act — 16 CFR Part 303 (eCFR)
- Norme del Wool Products Labeling Act — 16 CFR Part 300 (eCFR)
- Care Labeling Rule (etichettatura di manutenzione) — 16 CFR Part 423 (eCFR)
- Norma sull’etichettatura “Made in USA” — 16 CFR Part 323 (eCFR)
- Threading Your Way Through the Labeling Requirements (Commissione federale per il commercio, FTC)
- Modifica della direttiva quadro sui rifiuti (EPR per i tessili) — direttiva (UE) 2025/1892 (EUR-Lex)
- Piano di lavoro 2025–2030 per progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica — COM(2025) 187 (EUR-Lex)
- Regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili — regolamento (UE) 2024/1781 (EUR-Lex)
- Regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti — regolamento (UE) 2023/988 (EUR-Lex)
Questa guida fornisce informazioni di carattere generale e non costituisce consulenza legale. I requisiti dipendono dal prodotto e dal mercato; consulta i testi ufficiali e rivolgiti a un professionista qualificato per la tua situazione.